Gestione commercianti liquidatore società: illegittima l’iscrizione senza un’attività generante reddito d’impresa (Tribunale di Catania, sentenza n. 1049/2024)

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L’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti del liquidatore di una società è nulla se non viene provato il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione nella gestione commercianti. Nella fattispecie, in esame, il liquidatore di una srl veniva iscritto d’ufficio alla gestione commercianti e gli veniva intimato il versamento dei relativi contributi. A tale richiesta veniva proposta opposizione. Veniva dedotta, con il ricorso, l’insussistenza dei presupposti per la permanenza dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti dal momento che il liquidatore, a far data dall’anno 2018, era lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato presso una s.r.l.s., mentre la s.r.l. in liquidazione, della quale era liquidatore, aveva cessato, sin dalla data della sua messa in liquidazione, ogni tipo di attività di carattere commerciale. Il ricorrente, quale liquidatore, svolgeva un’attività, limitata esclusivamente e meramente alla espletamento di quegli atti prodromici e necessari alla estinzione dell’azienda. Il liquidatore ricorrente lamentava dunque che l’Inps avesse provveduto a iscriverlo d’ufficio alla gestione commercianti nonostante egli non avesse mai svolto, quale liquidatore della società, attività commerciale con caratteri di abitualità e prevalenza, dal momento che dalla messa in liquidazione non era mai stata svolta alcuna attività generante reddito d’impresa. Orbene, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1049/2024, non risultando fondata la richiesta dell’Ente previdenziale, dichiarava illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti e la richiesta dei Contributi. Era rimasto, difatti, del tutto sfornito di prova che il ricorrente avesse effettivamente svolto l’attività nel periodo oggetto di accertamento e che (ove esistente) tale attività avesse avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverlo nella gestione commercianti; né può ritenersi sufficiente a tale fine la mera qualità dell’opponente di liquidatore della società sopra indicata.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza