06 Mag Iscrizioni a ruolo ex art. 36 bis DPR 1973, n. 600 : sanzioni sempre ridotte al 10% in assenza di notifica dell’avviso bonario ( Cass. n. 6248/2024)
Nei casi di irregolare invio dell’avviso bonario che precede la formazione del ruolo riportato nella cartella di pagamento emessa a seguito del controllo previsto dall’ art. 36 bis DPR 1973/600 le sanzioni devono essere ridotte alla misura agevolata del 10%. A ribadirlo è la sentenza della Corte di Cassazione n. 6248/2024 che richiama la circolare ministeriale n. 199/E del 13.8.1996 secondo cui “l’ emissione dell’avviso fa parte del procedimento di riscossione del tributo e ha quindi carattere obbligatorio”, alla luce anche dell’art. 6, co 5, della legge 27.12.2000 n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”), secondo cui “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta…”. Ancora, i Giudici del Palazzaccio ricordano il disposto di cui all’art. 36 bis del DPR 1973, n. 600, che generalizza l’obbligo della “comunicazione”, che, nelle intenzioni del legislatore, assolve al compito di evitare la reiterazione degli errori ovvero di favorire l’esattezza e correttezza delle dichiarazioni successive.
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