18 Ott Cavallino: Autovelox sulla Lecce-Maglie illegittimo se non omologato ( GDP Lecce, sent. n. 7630/22)
Il verbale di accertamento e contestazione elevato dal Comune di Cavallino sulla Lecce-Maglie per superamento dei limiti di velocità è illegittimo, quindi, deve essere annullato in assenza di omologazione. La prova dell’omologazione dello strumento elettronico rilevatore della velocità deve essere fornita dall’Ente Comunale. Quest’ultimo, infatti, convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale e deve, quindi, fornire prova della legittimità del suo operato e della sua pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni formulate dalla parte ricorrente.
In un caso di specie, a seguito di ricorso presentato dal proprietario di un veicolo, difeso dall’ Avv. Marina Pierri, a cui era stato notificato un verbale per superamento dei limiti di velocità, il Comune di Cavallino non forniva la prova di detta omologazione, in quanto dalla documentazione prodotta in atti risultava solo l’approvazione ma non l’omologazione dello strumento elettronico di velocità denominato “Photored F17Dr”.
Aderendo alla costante giurisprudenza di merito, deve ritenersi che omologazione non sia sinonimo di approvazione, trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti, come del resto statuito dall’art. 192, D.P.R. 495/1992 ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che ai commi 2 e 3 rispettivamente le prevedono.
Stante la differenza tra omologazione ed approvazione e stabilendo l’art. 142, c. 6 D.LGS. 285/1992 che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate […], come precisato dal regolamento” (D.P.R. 495/1992), l’utilizzo di uno strumento solo approvato non consente di ritenere raggiunta la prova della responsabilità del conducente il veicolo di proprietà dell’opponente.
Considerata, dunque, non provata l’omologazione dello strumento elettronico rilevatore di velocità, il Giudice di Pace di Lecce, con sent. n. 7630/22, accogliendo il detto ricorso, annullava il verbale elevato dal Comune di Cavallino con cui veniva accertato e contestato un eccesso di velocità rispetto ai limiti consentiti.
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