Cartella esattoriale: nulla senza l’omessa comunicazione del controllo formale ( CTP Siracusa del 10 marzo 2022 n. 1131)

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Ai sensi dell’art. 36 ter del Dpr 1973, n. 600 “L’esito del controllo formale deve essere comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.

Sicché, a seguito di ricorso, di fronte ad una specifica contestazione dell’ omessa notificazione della comunicazione degli esiti da controllo formale, l’Agenzia delle Entrate  deve produrre in giudizio copia della  notifica della detta comunicazione. Non è  sufficiente che l’ufficio abbia predisposto l’atto ma è necessario che lo stesso sia stato notificato al contribuente e, nel caso di contestazione, venga prodotta   la prova della notifica.

Degna di nota la sentenza della CTP di Siracusa del 10 marzo 2022, n. 1131, che,  condividendo le molteplici pronunce della Suprema Corte,  secondo le quali l’omessa comunicazione dell’esito del controllo formale, ex art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comporta la nullità della consequenziale cartella di pagamento (Cass. Sent. 15311/14; Ord. 22338/21), accoglieva  un ricorso annullando l’impugnato atto esattoriale.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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