06 Apr Rifiuti speciali: Tarsu non dovuta se lo smaltimento avviene in modo autonomo (CTR Puglia, sent. 173/ 2021)
Non deve essere sottoposto a tassazione ulteriore, ai fini Tarsu, il locale dell’immobile utilizzato a sede dell’attività d’impresa, in cui si producono rifiuti tossici e nocivi, se questi ultimi vengono smaltiti in modo autonomo.
La ripresa a tassazione, ai fini Tarsu, della superficie ulteriore rispetto al dichiarato è legittima solo se non è possibile determinare in modo separato la superficie dei locali destinati a scopo industriale, in cui si producono rifiuti tossici e nocivi.
Nel caso in cui, invece, tale determinazione non risulti difficoltosa non vi è ragione di negare ad una tale separatezza funzionale l’esclusione tributaria rispetto ai costi di smaltimento che vengono sostenuti a parte con affidamento ad imprese del settore.
Quanto sopra detto è stato sostenuto dalla CTR di Puglia, sentenza n. 173/2021, che, in un caso sottoposto alla sua attenzione, ha annullato un accertamento notificato ad una società con cui l’Ente Comunale aveva ripreso a tassazione Tarsu anche la superficie dell’immobile con cui venivano prodotti i rifiuti speciali.
La società aveva infatti dato prova dell’esistenza dei presupposti che giustificavano l’esenzione tributaria per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sulla vasta area dell’immobile utilizzata a scopo industriale. Aveva, infatti, dato dimostrazione della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti tossici e nocivi, della sottoscrizione dei contratti con le ditte specializzate per lo smaltimento e della fatturazione delle relative spese. La società aveva quindi dimostrato di provvedere autonomamente allo smaltimento di tali rifiuti speciali.
L’accertamento, dunque, contenente la ripresa a tassazione, ai fini Tarsu, degli spazi produttivi di rifiuti speciali, è stato annullato.
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