30 Dic Ingiunzione fiscale: illegittima se posta in essere con il mezzo della procura “ad litem” ( Ctr per la Toscana, sent. del 23.01.2020, n. 107)
Un contribuente presentava ricorso alla C.T.P. di Pistoia contro una ingiunzione di pagamento notificata dal Comune di Pescia.
A sostegno del ricorso il contribuente rilevava la nullità in quanto l’ingiunzione sarebbe stata emessa da un avvocato, soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione in forza di procura “ad litem”.
Il ricorso è stato accolto con sentenza n. 61/17 del 14/02/17 della CTP di Pistoia in quanto i giudici di prime cure hanno ritenuto che l’avvocato non rientrava fra i soggetti abilitati indicati (elenco tassativo) nell’art. 52 comma 5 lett. b) del D.lgs. 446/97.
La sentenza ha censurato il fatto che il provvedimento impugnato era stato redatto su carta intestata del legale ed era stato firmato dal medesimo e solo apparentemente ascritto anche alla funzionaria del Comune; la delega a redigere l’atto di riscossione era del tutto irrituale; l’ingiunzione è stata dunque annullata in quanto illegittima per incompetenza assoluta e per violazione del citato art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs n. 446/97.
Contro la sentenza il Comune di Pescia aveva proposto appello che però è stato rigettato dalla CTR per la Toscana, sent. del 23.01.2020, n. 107.
Anche i giudici di seconde cure confermano dunque l’illegittimità dell’ingiunzione impugnata.
Questo ultimi hanno affermato infatti che l’ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell’art.2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 ai fini della riscossione del tributo non è un atto processuale, né può farsi rientrare fra gli atti processuali tipici previsti dal c.p.c. e, pertanto, non può essere posta in essere con il mezzo della procura “ad litem” ex art. 83 c.p.c.. Essa ha natura di atto amministrativo complesso che adempie alle funzioni del titolo esecutivo stragiudiziale ed a quelle del precetto. Ne consegue che l’atto di ingiunzione sottoscritto da soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione in forza di procura “ad litem” è nullo ed improduttivo di qualsivoglia effetto (Cfr. Sentenza del 22/09/2006 n. 212 – Comm. Trib. Prov. Bologna).
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