Amministratore di fatto: non è responsabile in solido per le sanzioni

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Un contribuente riceveva notifica  di due avvisi di accertamento con cui veniva individuato quale amministratore di fatto di una srl in liquidazione e ritenuto responsabile in solido per le sanzioni per i periodi di imposta 2011 e 2012.

Il “presunto responsabile in solido” decideva di impugnare i due avvisi di accertamento e, soccombente in primo grado, riusciva a ribaltare l’esito del primo giudizio con la sentenza dei giudici di seconde cure, in particolare la sent.  della CTR per la Lombardia del 20.10.2020, n. 2392.

I giudici di seconde cure hanno accolto l’appello affemando che le  “sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto”.

L’ art. 7 del D.L.269/2003,  infatti, nell’affermare che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica” esclude chiaramente ogni forma di (co)responsabilità amministrativa dell’autore materiale dell’illecito fiscale, sia esso formalmente investito del potere di amministrazione o mero gestore di fatto.

Alla luce di tale principio, richiamato nella sentenza n. 10975 del 18 aprile 2019 della Corte di Cassazione, la  Commissione Tributaria della Regione Lombardia, con la sentenza sopra citata,  ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado ed ha  accolto l’appello del contribuente destinatario dei due avvisi di accertamento.

 

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza