Intimazione annullata per prescrizione quinquennale del credito erariale

Share

Un avviso di intimazione notificato a seguito del mancato pagamento di alcuni crediti erariali può essere impugnato ed annullato per decorrenza del termine prescrizionale.
I giudici della CTR per il Piemonte, con la sent. dell’ 11/02/2020 n. 198, hanno affermato che le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. Richiamano, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 23397, depositata in data 17 novembre 2016, secondo cui “la cartella esattoriale, anche se notificata e non impugnata, non può mai essere paragonata ad un provvedimento giudiziale e non acquista quindi, al pari di quest’ultimo, la cosiddetta efficacia di giudicato”.

Si legge nella sentenza dei giudici della CTR per il Piemone che “Le Sezioni Unite hanno chiarito che la prescrizione decennale decorre solo dal passaggio in giudicato di una sentenza, cioè dal suo essere divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini. La conversione della prescrizione da breve ad ordinaria (decennale) è legittima soltanto per effetto di:

– sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale;

– decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi”. “Di conseguenza, per il calcolo del termine di prescrizione di una cartella esattoriale, occorre sempre fare riferimento al tributo/credito che ne è oggetto, non potendosi automaticamente trasformare in termine lungo di prescrizione (decennale) un termine più breve, valido per ogni tipo di credito/tributario”.
Nel caso in esame si trattava di una intimazione emessa a seguito del mancato pagamento di cartelle emesse in materia di Irpef, Iva ed Irap.
I giudici della CTR per il Piemonte hanno dunque ritenuto che le pretese della pubblica amministrazione si prescrivono nel termine breve di 5 anni.
In conseguenza di ciò, i predetti giudici, investiti della questione, hanno annullato l’intimazione impugnata perchè emessa oltre il termine di 5 anni dalla notifica delle cartelle di pagamento in essa richiamate, in assenza di ulteriore atto interruttivo.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza