Operazioni oggettivamente inesistenti: accertamento nullo se non provato

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Agenzia delle Entrate emetteva un accertamento nei confronti di una società recuperando a tassazione componenti negativi del reddito in relazione a fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

All’avviso di accertamento non erano stati allegati però i processi verbali di constatazione relativi agli accertamenti eseguiti presso le società cedenti e ritenute cartiere.

La contribuente soccombente in primo grado decideva di appellare la sentenza riuscendo ad ottenere l’annullamento dell’accertamento notificato ed impugnato. L’Amministrazione finanziaria non aveva assolto infatti all’onere probatorio a suo carico sulla natura fittizia delle operazioni.

Le dichiarazioni degli amministratori delle società presuntivamente cartiere non erano mai state verbalizzate in un processo verbale né nel processo verbale si era dato conto degli accessi e degli accertamenti eseguiti in loco presso le sedi delle predette società.

Pertanto, gli elementi richiamati nell’avviso non avevano alcuna valenza probatoria neppure meramente indiziaria.

L’incompletezza degli elementi di prova comportavano, dunque, l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto non adeguatamente motivato.

Sulla base di tale principio, in riforma della sentenza di prime cure, i giudici della CTR Campania, con la sentenza del 10/02/2020 n. 1300, hanno accolto l’appello della società annullando l’accertamento impugnato.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza