Agevolazioni prima casa: non è necessario accatastare due unità immobiliari accorpate

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A seguito dell’ acquisto di un immobile con le agevolazioni prima casa, un contribuente, nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime acquistate in contemporanea, deve realizzare l’effettiva unificazione nel termine di decadenza triennale. Non è però necessario anche accatastare l’unità abitativa così realizzata in quanto l’unificazione realizzata nel termine di decadenza triennale è conforme alla ratio legis e al fatto che i benefici fiscali sono naturaliter subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi. A precisarlo è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza del 12.06.2020, n. 11322.
La Suprema Corte di Cassazione, investita della detta questione, ha dato ragione ad una contribuente che aveva impugnato due avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ordinaria le imposte applicate con aliquota agevolata a seguito dell’acquisto, da parte della ricorrente, di un’unità immobiliare da accorpare ad unità immobiliare contigua, al fine di destinarla ad un’unica unità abitativa.
Gli ermellini hanno dunque confermato la sentenza dei giudici di merito annullando gli avvisi di liquidazione.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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