Recupero costi non deducibili: illegittimo se non motivato (Corte di Cassazione,sentenza del 10/09/2020 n. 18767)

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Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una società un avviso di accertamento con cui aveva recuperato a tassazione ai fini Irap, costi non deducibili, nonché l’iva indebitamente detratta.
In particolare, era stato contestato che la costituzione di una  società cooperativa edilizia, avvenuta formalmente allo scopo di consentire ai tre soci (legati da vincoli di parentela) l’accesso ai servizi abitativi a condizioni economiche più favorevoli di quelle di mercato, costituiva un mero schermo societario in quanto, in realtà, il reale acquirente del complesso immobiliare era solo uno dei soci sicché l’intera operazione era stata posta in essere con finalità elusive, in modo da consentire a quest’ultimo di non versare l’iva per la ristrutturazione del complesso immobiliare. Avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Modena.
La decisione veniva però ribaltata dai giudici di seconde cure a cui la società si era rivolta presentando appello.

In particolare, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello, ha ritenuto che assumeva valore assorbente il motivo di appello relativo all’erroneità della sentenza circa la questione del difetto di motivazione dell’atto impugnato, in quanto contraddittorio nelle sua esposizione motivazionale e in relazione alle previsioni normative poste a fondamento.
Tale decisione è stata poi confermata dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 10/09/2020 n. 18767, con conseguente annullamento dell’accertamento per difetto motivazionale.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza