Sospensione licenziamenti e margini di contenzioso

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La scelta del Legislatore di intervenire pesantemente nelle gestione dei rapporti di lavoro, incidendo in maniera significativa e per un periodo prolungato sulla libertà di impresa sancita dall’art. 41 Cost., così come la tecnica legislativa adottata, ovvero quella di emanare una norma retroattiva (il DL Rilancio ha semplicemente sostituito il termine di 60 gg previsto dal DL Cura Italia con quello di 5 mesi), allorquando la deroga al principio generale della irretroattività della legge ( art. 11 pre-leggi) presuppone il limite della ragionevolezza e del bilanciamento con altri valori e interessi costituzionalmente protetti da valutarsi in concreto, ben possono prestarsi a censure in sede giudiziale. Alcune imprese hanno accettato il rischio di un eventuale giudizio di impugnativa e proceduto comunque a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per esempio per cessazione dell’attività o per soppressione del posto di lavoro oppure semplicemente per un drastico calo del fatturato. In tali casi, l’INPS che si è trovato a dover esaminare richieste di erogazione dell’indennità di disoccupazione NASpI da parte di lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonostante la preclusione legislativa, ovvero sotto la vigenza dell’art. 46 del DL Cura Italia e successive modifiche, ha sollevato il dubbio che dovendosi ritenere la nullità del licenziamento per violazione del divieto imposto da norma di legge, il rapporto di lavoro non possa essersi validamente risolto, ma al contrario continui a produrre i propri effetti. L’Istituto di Previdenza sociale ha quindi richiesto un parere all’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il quale ha chiarito che l’indennità di disoccupazione NASpI deve essere riconosciuta a tutti i lavoratori che abbiano perso involontariamente il lavoro e che a tal fine non rileva la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato durante il periodo di divieto. Ciò in quanto l’accertamento della legittimità o meno del licenziamento è rimesso al Giudice, così come l’individuazione della corretta tutela spettante al singolo lavoratore. E’ quindi sempre necessaria una pronuncia giudiziale di nullità che produrrà i suoi effetti ex tunc, ossia dalla data dell’intimazione del licenziamento. Sulla base di tali considerazioni è possibile sostenere che non è possibile escludere che le aziende abbiano comunque sempre margini di discrezionalità nel procedere ai licenziamenti anche per giustificato motivo oggettivo in quanto dovrà essere il giudice ad effettuare una valutazione ed un bilanciamento dei valori in gioco in ogni singolo caso concreto.

Avv. Antonio Zifaro
Avv. Antonio Zifaro

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010.
Oltre 10 anni di esperienza.

Avv. Antonio Zifaro
zifaro@avvocatopierri.it

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010. Oltre 10 anni di esperienza.