Rinunce e transazioni in merito al TFR

Share

Con una recente pronuncia (Ordinanza 14510/2019 del 28.05.2019) la Corte di Cassazione ha nuovamente sancito le due condizioni fondamentali in presenza delle quali è possibile che il lavoratore rinunci al TFR. Si deve considerare che le rinunce e le transazioni possono avere ad oggetto esclusivamente un diritto già entrato nel patrimonio del lavoratore e del quale lo stesso può disporre. Al contrario, le rinunce e le transazioni preventive, concernenti diritti futuri, eventuali e non determinati, devono essere considerate radicalmente nulle, e pertanto possono essere impugnate in ogni tempo. L’art. 1418 del codice civile stabilisce infatti che il contratto è nullo quando il suo oggetto non esiste. Il diritto alla retribuzione del Tfr del lavoratore ancora in servizio si considera un diritto futuro e pertanto la rinuncia effettuata dal lavoratore stesso è nulla per mancanza dell’oggetto. La Suprema Corte ha sancito inoltre che non possono essere oggetto di disposizione le somme già accantonate dall’azienda in quanto non ancora entrate nel patrimonio del lavoratore e che quindi non possono considerarsi di sua proprietà. Il lavoratore potrà disporre del TFR soltanto dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda la seconda condizione, la Corte di cassazione ha statuito che il TFR non può essere oggetto di una mera rinuncia da parte del lavoratore ma soltanto di una transazione, ossia è necessario che sia accompagnata da qualche concessione da parte del datore di lavoro. Il lavoratore potrà quindi rinunciare la TFR soltanto nell’ambito di un accordo in cui le parti rinuncino parzialmente alle rispettive pretese al fine di giungere ad una soluzione compromissoria.E’ ben considerare, infine, che l’accordo transattivo per essere valido deve essere concluso presso una sede sindacale, l’Ispettorato del Lavoro o una Commissione di conciliazione.

Avv. Antonio Zifaro
Avv. Antonio Zifaro

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010.
Oltre 10 anni di esperienza.

Avv. Antonio Zifaro
zifaro@avvocatopierri.it

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010. Oltre 10 anni di esperienza.