Lavoro subordinato e valore giuridico degli accertamenti ispettivi

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La giurisprudenza individua le ipotesi di lavoro subordinato (distinguendole da quelle di lavoro autonomo) sulla base della sussistenza di elementi che dimostrino la soggezione del lavoratore al datore di lavoro in relazione alle modalità e agli orari attraverso cui viene effettuata la prestazione lavorativa. In relazione all’individuazione di tali elementi nell’ambito del lavoro giornalistico, la Corte di Appello di Roma ha messo in evidenza come sia da escludere la sussistenza del lavoro subordinato nel caso in cui i giornalisti non abbiano l’obbligo di segnalare le notizie né l’obbligo di reperibilità e diponibilità. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, con la Sentenza del 20.7.2020 n. 15410, ha statuito che gli elementi da cui dedurre la subordinazione non possono essere rappresentati soltanto dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo in quanto devono anche sussistere dei riscontri oggettivi. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che i verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone. In tal modo la Suprema Corte ha precisato i limiti di rilevanza giuridica degli accertamenti contenuti nei verbali ispettivi.

Avv. Antonio Zifaro
Avv. Antonio Zifaro

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010.
Oltre 10 anni di esperienza.

Avv. Antonio Zifaro
zifaro@avvocatopierri.it

Iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa dal 12/11/2010. Oltre 10 anni di esperienza.