Frodi Carosello: il Fisco deve provare la partecipazione del contribuente alla frode fiscale (Sentenza del 27/08/2020 n. 478 – Comm. Trib. Reg. per le Marche)

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Le frodi carosello sono caratterizzate dal fatto che la merce acquistata dal contribuente che esercita il diritto alla detrazione Iva proviene in realtà da un soggetto diverso da quello interposto o c.d.
“fantasma” c.d “missing trader” che ha emesso la fattura incassando l’lva e omettendo poi di versarla all’Erario. L’Agenzia delle Entrate ha l’onere di dimostrare la consapevolezza da parte del contribuente-acquirente di essere coinvolto in un articolato meccanismo frodatorio.

In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la consapevolezza da parte dell’acquirente della frode fiscale. Il fatto impeditivo del diritto alla detrazione dell’lva non è soltanto la consapevolezza dell’iscrizione dell’operazione in una evasione a monte nella catena delle prestazioni, ma anche il fatto che l’operatore, sulla base della diligenza esigibile dall’operatore accorto in relazione alle circostanze, avrebbe dovuto sapere dell’esistenza dell’evasione. Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova della partecipazione del contribuente-acquirente al meccanismo frodatorio, di conseguenza l’accertamento è stato annullato. Il caso in esame è stato giudicato dalla CTR. per le Marche, con sentenza del 27.08.2020, n. 478.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza