
29 Mag Interessi iscritti a ruolo nulli senza la motivazione ( C.T.R. per l’Umbria, sentenza del 18/02/2020 n. 57)
La cartella di pagamento che attenga esclusivamente alla richiesta d’interessi dovuti all’ente accertatore-creditore, deve obbligatoriamente contenere nella sua motivazione le modalità seguite per il calcolo degli interessi avendo la Cassazione (sent.10481/18) più volte affermato il principio che” la cartella debba essere motivata in modo tale da consentire al debitore di verificare la correttezza del calcolo”(cfr. Cass.24933/16,1554/17,861/09). L’importanza della motivazione è ribadita dai giudici della C.T.R. per l’Umbria che, con sentenza del 18/02/2020 n. 57, avallano la tesi del contribuente rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate che invece aveva ritenuto corretto il proprio operato. I giudici, al contrario, confermano la sentenza emessa dai giudici di prime cure annullando la cartella notificata al contribuetne in quanto priva di adeguata motivazione.

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