Cartelle di pagamento: nulle se non è indicato il criterio di calcolo degli interessi ( Sentenza del 12/03/2019 n. 258 – Comm. Trib. Reg. per l’Abruzzo)

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La Comm. Trib. Reg. per l’Abruzzo, con la sentenza del 12/03/2019, n. 258, ha stabilito che sono nulle le cartelle di pagamento nelle quali non sia indicato il criterio di calcolo degli interessi. Nella sentenza viene richiamata la Cassazione, sentenza n. 10481/2018, che ha chiarito che sono da considerarsi nulle le cartelle di pagamento nelle quali non sia indicato il criterio di calcolo degli interessi.

In questa ipotesi, il debito notificato dall’Agenzia delle Entrate­ Riscossione può essere annullato. Nella cartella devono essere quindi riportati l’imposta, le sanzioni, gli interessi. Se nella cartella viene indicata solo la cifra, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati la cartella di pagamento è nulla, secondo il recente orientamento della giurisprudenza. Per la Corte di Cassazione Cassazione {sent. n. 8934/2014; n. 15554/2017; n.24933/2016) nella cartella devono essere obbligatoriamente riportate le analitiche modalità per il calcolo degli interessi, gli interessi calcolati congruamente motivati sia per quanto riguarda le modalità di calcolo, sia per la provenienza e la percentuale degli interessi applicati. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati dalla legge sul procedimento amministrativo (Art. 3 della legge n. 241/1990) e dallo statuto del contribuente {Art. 7 L. n. 212/2000).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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