Notifica via pec: il ricorso non sana i vizi di notifica (Sentenza del 07/12/2017 n. 1745 – Comm. Trib. Reg. per la Liguria )

Share

Nel caso in cui si ritenga sussistente un vizio della notificazione a mezzo pec di una intimazione di pagamento, non si può affermare la “nullità” dell’atto se esso ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato.

Tuttavia deve essere verificata la sua giuridica “inesistenza” sulla quale influisce sia l’attestazione di conformità del documento inviato a mezzo pec, sia l'”estensione” del relativo “file”. Infatti, posto che l’invio di un qualsiasi atto a mezzo pec non è idoneo a garantirne, con l’assoluta certezza richiesta dalla legge, né l’autore né la sua integrità, l’atto deve essere attestato come conforme all’originale, ma tale potere di attestazione manca in capo all’Agente della Riscossione. Analoga attestazione deve essere apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato anche sulle stampe cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, la cui mancanza priva tali documenti di valore probatorio. Inoltre, l’estensione del file non deve essere in “pdf” ma “p7m” che sola garantisce l’integrità e la non modificabilità del documento che ne identifica l’autore: solo l’estensione “p7m” permette l’apposizione della firma digitale e la difformità dell’estensione non permette una sottoscrizione riconosciuta ex lege. La mancanza di tali requisiti determina l’inesistenza giuridica, sin dalla sua nascita, dell’atto notificato dall’Agente della Riscossione.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza