Agevolazioni prima casa: spettano anche in presenza di altro immobile non destinato ad abitazione principale ( Cass. del 02.02.2018, n. 2565)

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Il bonus prima casa è previsto per tutti gli acquirenti che non vantano possessi di immobili destinati a diventare abitazione principale: sia dal punto di vista oggettivo (effettiva idoneità all’abitabilità), sia dal punto di vista soggettivo (inidoneità per caratteristiche).

Quindi, il possesso di un’altra casa non destinata a diventare l’abitazione di famiglia in quanto inidonea a tal fine, non sarà di ostacolo alla fruizione della suddetta agevolazione. Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una coppia di coniugi due avvisi di accertamento con i quali contestava la decadenza dalle agevolazioni prima casa, e quindi recuperava la differente maggiore imposta. Secondo l’Ufficio, i contribuenti avevano acquistato in precedenza un altro immobile,destinato pure ad abitazione familiare, con la conseguenza che non potevano usufruire di una seconda agevolazione. A stabilirlo la recentissima sentenza del 02/02/2018 n. 2565 della Corte di Cassazione.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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