
30 Gen Accertamenti: necessaria la delega di firma pena la nullità
L’atto di conferimento delle deleghe di firma al funzionario della carriera direttiva, per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna, in quanto atto non automatizzato, deve riportare la firma autografa (del dirigente delegante).
Tale atto non può essere sostituita dalla formula “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 39/93”, poiché essa può essere apposta solo sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione emessi con sistemi automatizzati dalle Agenzie fiscali. Le deleghe non autografe sono prive dei profili di legittimità prescritti dal comma 1bis dell’art. 17 del d.lgs. 165/2001 e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo. A sostenerlo la sentenza del 15/11/2017 n. 4674 della Comm. Trib. Reg. per la Lombardia che ha accolto l’appello del contribuente annullando l’atto impugnato.

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