Cassazione: se si chiama in giudizio Equitalia non serve chiamare anche l’Ente creditore ( Ord. n. 5474 del 3 marzo 2017)

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La Cassazione, con l’Ordinanza n. 5474 del 03 marzo 2017, ha confermato il consolidato principio che, qualora il contribuente cita in giudizio solamente Equitalia, non vi è alcun difetto di contraddittorio se non è citato anche l’Ente creditore.

La cassazione richiama l’art. 39 della Legge n. 112/1999 (Chiamata in causa dell’ente creditore): “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Solamente con la chiamata in causa dell’Ente creditore ad iniziativa propria ed esclusiva di Equitalia (senza cioè l’autorizzazione del Giudice: litis denuntiatio) verrebbero meno le conseguenze indicate nell’ultima parte dell’art. 39 sopra citato. La Cassazione, con l’ Ordinanza n. 5474 del 03 marzo 2017, ha confermato anche il  principio che la mancata chiamata in causa dell’Ente creditore, da parte del Contribuente, non è assolutamente violazione del contraddittorio.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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