Violazioni penali: nullo l’accertamento senza la denuncia penale (Ctp di Latina,sentenza del 17/02/2017 n. 182)

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In tema di accertamento, gli avvisi, che in motivazione contengono solo il riferimento alla normativa sul raddoppio dei termini di cui all’articolo 37 del d.l. n. 223/2006, ma non alla effettiva denuncia trasmessa, sono nulli.

Gli accertamenti de quibus non sono legittimi poiché, seppur l’A.f., nel caso in esame ha trasmesso la denuncia non l’ha riportata a supporto della motivazione dell’avviso opposto. L’Agenzia delle Entrate si era limitata  a richiamare la normativa che consentiva il raddoppio del termine, ma senza fare riferimento alla formale e specifica denunzia inoltrata. Per essere legittimo l’atto impositivo deve richiamare non solo le disposizioni sulla proroga dei termini per l’accertamento e sul punto deve sussistere specifica motivazione che non può che consistere nella specifica denunzia. In caso contrario l’avviso di accertamento è nullo.Tanto viene stabilito dalla Ctp di Latina, con la sentenza entenza del 17/02/2017 n. 182 – Comm. Trib. Prov. Latina

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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