Irreperibilità del destinatario? Nullità della notifica se non rispetta la procedura (Ctp Savona, sent. del 28.11.2016, n. 627)

Share

Il ricorrente impugnava un avviso di intimazione di pagamento e gli atti ad esso presupposti ovverosia due cartelle di pagamento notificate mediante deposito nella casa del Comune dove egli risiede e affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale. Veniva, dunque, effettuata notifica ex art. 60 co.1, lettera e) del DPR 600/73 per rinvio dell’art. 26 DPR 602/73.

Tale procedura non era corretta in quanto prevista per le notificazioni a soggetto assolutamente irreperibile o trasferito in località ignota, e non solo momentaneamente assente. Nei casi di irreperibilità temporanea, la notifica della cartella di pagamento a soggetto residente deve invece essere eseguita secondo il modello previsto dall’art. 140 c.p.c., con tutti gli adempimenti conseguenti; ciò a seguito della sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, in cui è stato dichiarato illegittimo l’art. 26, 3° comma del D.P.R. n. 602/73, nella parte in cui disponeva che le notifiche delle cartelle fossero eseguite a norma dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73.
Gli atti impugnati sono stati dunque annullati dalla sentenza  del 28/11/2016 n. 627 – Comm. Trib. Prov. Savona Sezione/Collegio 5

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza