Preavviso di fermo: nullo se è sproporzionato

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Il preavviso di fermo notificato ed applicato su un bene il cui valore è maggiore rispetto al debito iscritto a ruolo è illegittimo. E’, in effetti, necessario, che vi sia proporzionalità tra il valore del bene su cui dev’essere applicato il fermo ed il debito iscritto a ruolo.

Soprattutto se il bene su cui grava il fermo è un bene strumentale l’attività lavorativa. In tal modo ha deciso la Ctp Treviso, con la sentenza 421/3/2016. Già in passato è stato riconosciuto come illegittimo il provvedimento con il quale veniva disposto il fermo amministrativo dell’autoveicolo, in presenza di una sproporzione fra l’importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dall’esecuzione del fermo amministrativo impugnato. Meritano cenno diverse sentenze tra cui CTP Caserta, Sez XIV; nn. 279 e 280 del 13.06.2011; CTP. Massa Carrara, sez. I, n. 250 del 30.07.2009, Cons. Stato, ordinanza n. 3259 del 13.07.2004.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza