Nullità della cartella senza invio dell’avviso bonario (Ctr Palermo, sez. staccata di Catania, n. 5144/17/15)

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Nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l’Agente della Riscossione eccependo solo vizi che fanno riferimento esclusivamente all’ente creditore, è onere dell’Agente effettuare la chiamata in causa dell’ufficio; in mancanza risponde delle conseguenze della lite.

Il caso oggetto di controversia riguardava una cartella di pagamento notificata ex. art. 36 bis del DPR n. 600/1973. La cartella non era stata preceduta dall’avviso bonario previsto, a pena di nullità, dall’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000. L’ente creditore, in effetti, seppur chiamato in causa, non aveva fornito prova dell’invio dell’avviso bonario. La cartella di pagamento è stata così annullata in quanto l’entità e la motivazione dei recuperi rendevano indispensabile l’invio del suddetto avviso il cui invio, seppur indicato in cartella, non risultava provato. Per questo motivo, la CTR di Palermo, sez. staccata di Catania, sent. n. 5144/17/15 pronunc. il 26.11.2015 in accoglimento dell’appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario dello stesso.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza