
10 Nov Accertamenti nulli per difetto di sottoscrizione (Cass. sent. n. 22800 del 09.11.2015, Cass. sent. n. 22803 del 09.11.2015)
Con due sentenze depositate il 9 novembre 2015, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione si è espressa a favore dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento sottoscritti da un funzionario diverso dal dirigente, sprovvisto di adeguata delega.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 42 del DPR 1973/600,l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Qualora il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso ad emanare l’atto, è onere dell’ Amministrazione fornire sia la prova dei requisiti soggettivi del delegante che del delegato nonché l’esistenza della delega medesima (Cass. civile, sez. V, sentenza n. 22800 del 09.11.2015). Inoltre, affinchè la delega possa ritenersi valida è necessario che la stessa sia specifica e scritta, che indichi il nominativo del delegato alla firma, l’arco temporale in cui opera tale delega nonché il motivo del conferimento. Per cui deve essere considerata nulla la delega impersonale o in bianco ( che non indica espressamente il nominativo del funzionario delegato ) e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo(Cass. sent. n. 22803 del 09.11.2015).

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza