Processo tributario: il giudice deve ordinare l’esibizione degli originali se vengono contestate le copie fotostatiche (Cass. sent. n. 8446/15)

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Secondo gli Ermellini, con la sentenza n. 8446/15, depositata il 27 aprile 2015, in caso di contestazione riguardante la conformità all’originale della fotocopia di un documento versato in atti del processo dalla controparte (artt. 2712 e 2719 c.c.), il Giudice ha l’obbligo di ordinare la produzione dell’originale, non potendo provvedere a dichiarare inesistente la prova in copia versata.

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 22, comma quarto, del d.lgs. 546/92, la produzione da parte del ricorrente di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo a controparte l’onere di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del comma quinto dell’art. 22 cit (Cass. Sez. 5, sentenza n. 22770 del 23/10/2006).

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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