Accertamento nullo se fondato sul solo scostamento degli Studi di settore (CTP Potenza n. 997/02/14)

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La motivazione dell’avviso di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento ma dev’essere integrato con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Corollario di ciò è che  l’amministrazione deve dimostrare, anche sulla base di elementi offerti nel contraddittorio precedente, l’applicazione degli specifici parametri all’attività concreta svolta dal contribuente. In definitiva, stante la natura presuntiva degli studi di settore, gli elementi di accertamento da esso derivanti devono essere corredati da ulteriori dati idonei a sostenere le risultanze. Tanto viene precisato dalla sentenza della CTP Potenza n. 997/02/14 pron. il 19.11.14 la quale richiama la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 2368/2013.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

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