Nulla la notifica a mezzo operatore di posta privata sprovvisto di licenza ( Cass. n. 7978, depos. il 25.03.2024)

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La notifica di un atto giudiziario, avvenuta nel regime post legge n. 127/2017, senza il rilascio in capo all’operatore di posta privata della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, come regolamentata dai commi 57 e 58 dell’art. 1 della legge citata, comporta la nullità della stessa. 

Così ha deciso l’Ordinanza della Corte di Cassazione 7978, depos. il 25.03.2024 che ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva eccepito la nullità della notifica di un appello notificato a mezzo operatore privato, sprovvisto di licenza, da Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’appello era stato parzialmente accolto dalla CTR del Lazio.

In effetti, la notifica è nulla per le medesime ragioni in base alle quali la Corte, a sezioni unite, ha configurato nulla la notifica eseguita, a mezzo operatore di posta privata sprovvisto del necessario titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 .

La Corte, a sezioni unite, nella sentenza sopra richiamata n. 299 del 2020 statuisce che “Il titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici. Sicché è la soggezione a tale regime che determina l’acquisizione dello status che fonda la distinzione tra operatori postali. Il che assume, ha precisato ancora la Corte, una particolare valenza proprio con riguardo alle attività di notificazione di atti giudiziari, mediante le quali l’operatore è investito di prerogative inerenti ai pubblici poteri al fine di poter rispettare gli obblighi che incombono su di lui”.

La Corte statuisce anche che “tali servizi mirano non già a rispondere a particolari esigenze di operatori economici o di taluni altri utenti particolari, bensì a garantire una buona amministrazione della giustizia, nella misura in cui essi permettono la notifica formale di documenti nel quadro di procedimenti giurisdizionali o amministrativi”.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza