Indebito previdenziale: nessuna restituzione se si è in buona fede ( Tribunale di Lecce, sent. n. 843/2024)

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L’istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) richiedeva ad una pensionata la restituzione della complessiva somma di € 144.873.91 corrispondente all’importo riscosso a titolo di assegno ordinario di invalità per il periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2020.

La pensionata presentava ricorso al Tribunale di Lecce-sezione lavoro invocando l’applicabilità della normativa di favore di cui all’art. 52, comma 2° della Legge n. 88/89 e dunque l’irripetibilità della somma percepita in buona fede. Deduceva quindi l’erroneità della richiesta di restituzione per mancata valorizzazione del principio di tutela dell’affidamento dell’assistibile che, appunto, avrebbe comportato l’irripetibilità delle prestazioni percepite.

Il tribunale di Lecce, sez. lavoro, con la sentenza n. 843/2024, osserva che la normativa nazionale applicabile all’indebito previdenziale è quella contenuta nell’art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che, dopo aver stabilito al comma 1 che le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dall’ente erogatore in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione, prevede al comma 2, che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificativo, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.

Nella fattispecie in esame, il Giudice di Lecce ha ritenuto illegittima la richiesta di restituzione dell’Inps non ravvisando nella ricorrente alcun stato soggettivo di dolo o consapevolezza di percepire un indebito. Ritiene difatti il Giudice che, se l’errore di erogazione di somme poi ritenute indebite è stato commesso da un soggetto pubblico, è altamente probabile che lo stesso abbia ingenerato, nel’accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell’erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza