Annullata cartella indicata nell’estratto di ruolo per mancata notifica (Sentenza del 29/01/2016 n. 581 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 7)

Share

Il contribuente è legittimato ad impugnare direttamente l’estratto di ruolo con il quale viene a conoscenza della cartella di pagamento asseritamente non notificata, in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 – quale norma che prevede l’impugnabilità dell’atto non notificato unitamente all’atto successivamente notificato – non esclude la possibilità di far valere sin da subito (anziché attendere il successivo atto di riscossione) l’invalidità della notifica; tale facoltà è indirizzata ad evitare che venga ingiustificatamente compressa, ritardata, resa più difficile ovvero più gravosa la tutela giurisdizionale del contribuente.

Tanto viene stabilito dalla sentenza del 29/01/2016 n. 581 – Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 7.Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di Milano il concessionario della Riscossione produceva, come prova della notifica della cartella impugnata unitamente all’estratto ruolo, solo dei “referti di notifica”(copia fotostatica del frontespizio della raccomandata indirizzata al contribuente o di consimili atti) da cui non si ricavava elemento alcuno che comprovasse la avvenuta consegna “a mani” del contribuente, e neppure l’avvenuta tentata notifica all’estero. In conseguenza di ciò la cartella veniva, dunque, annullata per mancata prova della regolare notifica.

Avv. Marina Pierri
Avv. Marina Pierri

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010.
Oltre 10 anni di esperienza

Avv. Marina Pierri
pierri@avvocatopierri.it

Iscritta all’ordine degli avvocati di Lecce dal 10/09/2010. Oltre 10 anni di esperienza